1 all'art 27 - L'abc dell'operatore socio sanitario

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1 all'art 27

La normativa e l'OSS > DPR n. 285 del 10.09.1990
 

DPR n. 285 del 10 settembre 1990
Regolamento di Polizia  Mortuaria

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI
CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO
CAPO VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
CAPO VII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
CAPO X - COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
CAPO XI - CAMERA MORTUARIA
CAPO XII - SALE PER AUTOPSIE
CAPO XIII - OSSARIO COMUNE
CAPO XIV - INUMAZIONE
CAPO XV - TUMULAZIONE
CAPO XVI - CREMAZIONE
CAPO XVII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
CAPO XVIII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
CAPO XIX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI
CAPO XX - REPARTI SPECIALI ENTRO 1 CIMITERI
CAPO XXI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI
CAPO XXII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
  

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E
ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1
1.  Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte
da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i
medici, a norma dell' art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono
per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco
la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2.  Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione
immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3.  Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la
denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste
dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
4.  Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5.  L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici
incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per
riscontro diagnostico.
6.  La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve
essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita
scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto
nazionale di statistica.
7.  Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal
comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui
territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse
residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella
ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda
di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni
comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a
quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro
per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei
deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni
comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la
unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9.  Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie,
epidemiologiche e statistiche.  
 Articolo 2
1.  Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'
art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di
riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute
negli articoli 39 e 45.  
  
Articolo 3
1.  Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del codice
penale, ove alla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che
la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata
comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.  
  
Articolo 4
1.  Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate
da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
2.  Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore
sanitario o da un medico da lui delegato.
3.  I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore
sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina
ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4.  Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo
l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5.  La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non
prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8, 9 e 10, e
comunque non dopo le trenta ore.  
  
Articolo 5
1.  Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o
di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il
sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per
territorio.
2.  Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale
incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e
comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa
autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.  
  
Articolo 6
1.  L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'
art. 141 del regio decreto luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello
stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2.  La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di
parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.  
  
Articolo 7
1.  Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si
seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2.  Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle
20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile
non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di
seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3.  A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la
stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età
inferiore alle 20 settimane.
4.  Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a
presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda
di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato
medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.  
  

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 8
1.  Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad
autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere,
né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore
dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di
maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà
accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui
registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi,
fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e
successive modificazioni.  
  
Articolo 9
1.  Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte
apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che
il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.  
  
Articolo 10
1.  Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva
compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il
cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni
speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unita
sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno
di 24 ore.  
  
Articolo 11
1.  Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel
caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario
dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.  
  

CAPO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 12
1.  I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
o  a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso
mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;  
o  b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in
luogo pubblico;  
o  c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il
riconoscimento.  
2.  Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza
anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.  
  
Articolo 13
1.  I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti
funzioni obitoriali:  
o  a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei
cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;  
o  b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per
accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento
igieníco-conservativo;  
o  c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o
trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di
radioattività.  
  
Articolo 14
1.  I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune
nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero
in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti
igienici.
2.  Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale
destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio. 3.  I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a
norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto
concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4.  Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di
osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della
popolazione complessiva dei comuni interessati.  
  
Articolo 15
1.  Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati
somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata
la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso
per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi
risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2.  L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i
depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere
per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio
provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione
appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle
frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e,
comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune e il cui territorio
coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più
unità sanitaria locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal
comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione
complessiva del comune.
3.  Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere
isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-
diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.  
  
CAPO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI
Articolo 16

1.  Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti
comunali è: o  a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità
comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;  
o  b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere
comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del
servizio.  
o  L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di
trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli
propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.  
  
Articolo 17
1.  Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di
osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito
in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.  
  
Articolo 18
1.  Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-díffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il
cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella
cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo
imbevuto di soluzione disinfettante.  
2.  È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le
prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella
contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato
la morte.  
3.  Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è
portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone
che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano
effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta
prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.  
  
Articolo 19
1.  Il trasporto di cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione,
all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso,
sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali
di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a). 2.  Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei
trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto
di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a
terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti
eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di
un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilità per
trasporti di ultima categoria.
3.  Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune, o
all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli
automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto
possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può
superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi
nel territorio comunale.
4.  Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari
eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.  
  
Articolo 20
1.  I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere
internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale
impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2.  Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei
privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie
locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo
stato di manutenzione.
3.  Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve
essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a
richiesta, esibito agli organi di vigilanza.  
  
Articolo 21
1.  Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate
con provvedimento del sindaco in osservanza delle esigenze dei
regolamenti locali.
2.  Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi di pubblica
sicurezza e del servizio antincendio; l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore
sanitario della unità sanitaria locale competente.  
  
Articolo 22
1.  Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i
percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei
cadaveri in transito.  
  
Articolo 23
1.  L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita
autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode
del cimitero.  
  
Articolo 24
1.  Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro
l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è
autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli
seguenti.
2.  Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui
deve avvenire il seppellimento.
3.  Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il
tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche
ai sindaci di questi comuni.  
  
Articolo 25

1.  Per i morti di malattie infettíve-diffusíve di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto
prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato
che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto
nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni
degli articoli 18 e 32. 2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di
cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la
morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusíve di cui
all'elenco previsto nel comma l.  
  
Articolo 26
1.  Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il
trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono
autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui
circoscrizione è avvenuto il decesso.
2.  All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da
comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.  
  
Articolo 27
1.  I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione
internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in
Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla
osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le
salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario
previsto dalla convenzione medesima.
2.  Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio
nazionale, dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio
nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la
salma viene estradata.
3.  Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di
autorità delegata dal Ministero della sanità.
4.  Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è
regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede
e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938,
n. 1055.  
  

 
 
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