54 all'art 82 - L'abc dell'operatore socio sanitario

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54 all'art 82

La normativa e l'OSS > DPR n. 285 del 10.09.1990
 

CAPO X
COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI,
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 54
1.  Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una
planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del
comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative
zone di rispetto cimiteriale.
2.  La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano
creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli
esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamento.  
  
Articolo 55
1.  I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi
devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località,
specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione
dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la
direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio
comunale.
2.  All'approvazione dei progetti.  
  
Articolo 56
1.  La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di
ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base
ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei
lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2.  Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di
accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico
interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di
osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno
crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
alloggio del custode, nonché impianti tecnici. 3.  Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie
zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti
tecnici.  
  
Articolo 57
1.  I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto
prevista dall' art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2.  Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1428 e successive modifiche.
3.  È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici, o ampliare
quelli preesistenti.
4.  Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di
rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei
comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per
gli altri comuni.
5.  Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di
metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve
essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per
l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6.  Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di
terreni estranei.
7.  La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e
avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello
della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal
fondo della fossa per inumazione.  
  
Articolo 58
1.  La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve
essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da
calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo
decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di
rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un
periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. 2.  Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai
campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni
effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche
conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un
gran numero di inumazioni.  
  
Articolo 59
1.  Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio
eventualmente riservato:  
o  a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure
alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di
sepolture private;  
o  b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;  
o  c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella adibiti
ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti
al cimitero;  
o  d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.  
  
Articolo 60
1.  Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di
servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al
cimitero.
2.  Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli
superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia
necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una
eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di
inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di
mineralizzazione dei cadaveri.  
  
Articolo 61
1.  Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra
idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano
esterno di campagna.  
  Articolo 62
1.  Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati
monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da
stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.  
  
Articolo 63
1.  I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro
proprietà.  
2.  Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli
aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti
pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del
concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.  
  

CAPO XI
CAMERA MORTUARIA

Articolo 64
1.  Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei
feretri prima del seppellimento.
2.  Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove
esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3.  Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto
dall' art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo
deve essere posto nelle condizioni di cui all' art. 11 e sottoposto alla
sorveglianza di cui all' art. 12 comma 2.  
  
Articolo 65
1.  La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di
ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del
cimitero e dotata di acqua corrente. 2.  Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre
di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero
essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro
materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da
materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre,
disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di
cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.  
  

CAPO XII
SALE PER AUTOPSIE

Articolo 66
1.  La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per
la camera mortuaria di cui all' art. 65.
2.  Nella sala, munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo
anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra
artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta
canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque
di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché
di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.  
  

CAPO XIII
OSSARIO COMUNE

Articolo 67
1.  Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si
trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell' art. 86 e non richieste
dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere
costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.  

  CAPO XIV
INUMAZIONE

Articolo 68
1.  I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere
ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per
proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.  
  
Articolo 69
1.  I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse
deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e
successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.  
  
Articolo 70
1.  Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura
del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione
disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2.  Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale
inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di
nascita e di morte del defunto.  
  
Articolo 71
1.  Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di
profondità dal piano di superficie dei cimitero e, dopo che vi sia stato
deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla
superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità
venga alla superficie.  
  
Articolo 72
1.  Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età
devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più
profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri
0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2.  I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato
all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il
percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono
essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque
meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.  
  
Articolo 73
1.  Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci
anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte
più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza
di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni
lato.  
  
Articolo 74
1.  Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di
legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato,
morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa
cassa e sepolti in una stessa fossa.  
  
Articolo 75
1.  Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro
materiale non biodegradabile.
2.  Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le
quali sussiste l' obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere
subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di
opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se
necessario, il coperchio della cassa di legno. 3.  L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
4.  Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a
centimetri 2.
5.  Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno
essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro
saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6.  Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di
20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7.  Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40
in 40 centimetri.
8.  Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra
loro con collante di sicura e duratura presa.
9.  È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative
delle casse.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione
del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.  
  

CAPO XV
TUMULAZIONE

Articolo 76
1.  Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o
nicchia separati.
2.  I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3.  Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al
feretro.
4.  La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati,
deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione
delle costruzioni in zone sismiche.
5.  Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di
almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6.  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere
caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare
l'eventuale fuori uscita di liquido.
7.  I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in
modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8.  La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni
pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9.  È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con
lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse
caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta
resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a
tenuta termica.  
  
Articolo 77
1.  Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice
cassa, l'una di legno, l' altra di metallo secondo quanto disposto dagli
articoli 30 e 31.
2.  Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con
l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3.  Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può
autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivo idonei a fissare ovvero a
neutralizzare i gas della putrefazione.  
  


CAPO XVI
CREMAZIONE

Articolo 78
1.  I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono
soggetti alla vigilanza del sindaco.
2.  Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una
relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del
sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di
tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in
materia.
3.  I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio
comunale.  
  
Articolo 79
1.  La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco
sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere
manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso
di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2.  La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con
sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai
sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3.  Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado
di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti
la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata
dal presidente dell'Associazione.
4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la
richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal
medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5.  In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla
osta dell'autorità giudiziaria.  
  
Articolo 80
1.  La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente
autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero
feretro.
2.  Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere
raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome,
cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3.  Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste
urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione
ad enti morali o privati.
4.  Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi
edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5.  Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme
restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è
soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il
trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore
sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6.  Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la
conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla
cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del
defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure
per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra
destinazione.  
  
Articolo 81
1.  La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei
quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere
trasmesso all'ufficio di stato civile.
2.  Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato
del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.  
  

CAPO XVII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 82
1.  Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2.  Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la
mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato
per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine
fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei
cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura
fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3.  Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di
composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri
si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di
rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4.  Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.  

 
 
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