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83 all'art 108

La normativa e l'OSS > DPR n. 285 del 10.09.1990

Articolo 83
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione
per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della
giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre
sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme
devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme
da detta autorità eventualmente suggerite. 3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore
sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di
custodia.

Articolo 84
1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie:
o a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno
che non si tatti di cimitero di comune montano, il cui
regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione
anche nei mesi suindicati;
o b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia
infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla
morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere
eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 85
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono
essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che
vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in
cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in
concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle
cassettine di zinco prescritte dall' art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta
normativa.

Articolo 86
1. Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture
private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo
della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a
concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata pratica nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la
ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre
venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al
termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può
autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni
previste dal comma 3 dell' art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa
mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti
mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Articolo 87
1. È vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere
entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu
collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a
denunciare all' autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle
salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di
vilipendio di cadavere previsto dall' art. 4190 del codice penale.

Articolo 88
1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in
qualunque mese dell'anno, l' estumulazione di feretri destinati ad essere
trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il
coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari
che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio
per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del
feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea
sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 89
1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni
dall' art. 83.

CAPO XVIII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Articolo 90
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la
costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per
famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare,
in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per
famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di
adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda
che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le
disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le
tumulazioni e inumazioni, sia per estumulazioni ed esumazioni.

Articolo 91
1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere
previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Articolo 92
1. Le concessioni previste dall' art. 90 sono a tempo determinato e di
durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente
i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla
tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di
insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia
possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla
costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la
soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari
determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un
tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura private a persone
o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Articolo 93
1. Il diritto di uso delle sepoltura private concesse a persone fisiche è
riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle
concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo
ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si
esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la
tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro
conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti
nei regolamenti comunali.

Articolo 94
1. I singoli progetti di costruzioni di sepoltura private debbono essere
approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e
del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme
che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno
del cimitero.
Articolo 95
1. Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i
proventi delle concessioni delle aree per le sepoltura private in ragione
delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

CAPO XIX
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Articolo 96
1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico
delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se
non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il
coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per
territorio.

Articolo 97
1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non
può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni
dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la
vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di
decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro
uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente
dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono
debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Articolo 98
1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche, con i
quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno
soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata
di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione
estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente
loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle
spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del
comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti
sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel
trasferimento dei resti esistenti nelle sepoltura private sono tutte a
carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 99
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepoltura
private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei
concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di
proprietà del comune.

CAPO XX
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Articolo 100
1. I piani regolatori cimiteriali, di cui all'art. 54 possono prevedere reparti
speciali e separati per la sepoltura di persone professanti un culto
diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio
per la sepoltura dei loro connazionali, può parimenti essere data dal
sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXI
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Articolo 101
1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad
accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio
comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il
richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Articolo 102
1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre
l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale
lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere
sepoltura nella cappella.

Articolo 103
1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di
salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepoltura
private esistenti nei cimiteri.

Articolo 104
1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti
i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture esistenti
nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano
attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie
che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo
di inalienabilità e di inedificabilità. 3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari
delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri
particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità
comunale.

Articolo 105
1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto
con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo
parere del Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito
decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località
differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con
l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta
tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati
motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi
abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

CAPO XXII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 106
1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità e d'intesa
con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali
prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri,
nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 107
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la
violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340
e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

Articolo 108
1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627,
è abrogato.
2. È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile
con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto legge 9
dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833,
concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra
natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" n. 48 del 27 febbraio 1928.
Scheda aggiornata il 30 dicembre 2001.

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