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Igiene del corpo dopo la morte

Procedure OSS > Preparazione della salma

Igiene del corpo dopo la morte e preparazione della salma.

Ambito di intervento
Composizione della salma e trasporto.
Deve essere effettuata entro le prime ore ( 2 – 3 ore ) dalla morte ( prima che compaia il rigor – mortis) e in un luogo idoneo al momento.
Scopo:
L’operatore a seguito del decesso di una persona deve preparare, con il massimo rispetto, la salma per presentarla ai parenti. Effettuare le cure igieniche. Rispettare il credo religioso e i riti culturali del defunto e della sua famiglia.
Materiale:
Teli, acqua e detergente, guanti monouso, paravento (se non è possibile isolare la salma in un luogo dedicato), garze e cotone, slip impermeabili o un panno , una benda.

Attività:
Avvisare i familiari.
Accertare la religione della persona e informarsi dai familiari sulle necessità esistenti in ordine alla preparazione della salma.
Garantire la privacy ed il rispetto della religione professata dal defunto.
Mettere la salma in posizione supina, completamente distesa, con gli arti allineati, e facendo in modo che la bocca e gli occhi restino chiusi.
Raccogliere gli oggetti personali, elencarli e consegnarli a un responsabile (coordinatore dell’unità operativa, e/o un familiare). (farlo in presenza di testimoni)
Eventuali flebo,catetere, ecc.. vanno rimossi dall’infermiere, che provvederà anche a posizionare al polso il cartellino di riconoscimento.
Tamponare tutti gli orifizi naturali per contenere le perdite – eventualmente posizionare i pannoloni per ovviare l’incontinenza.
Detergere accuratamente la cute
Cercare di tenere la bocca della salma chiusa, facendo uso di un rotolo di telo posizionato sotto il mento o una benda .
Coprire la salma con un lenzuolo.
Controllare ed elencare gli indumenti e gli oggetti personali, riporli in un sacchetto e consegnarli ai parenti.
Trasferire la salma in un luogo riservato, deve restare per almeno 2 ore nel reparto in cui avviene il decesso , prima di poter essere trasferita in obitorio, quindi far si che i parenti possano piangere il loro caro senza turbare gli altri degenti.
Collaborare con i necrofori per la mobilizzazione ed il trasporto della salma; fare attenzione a non turbare gli altri degenti.; verificare che la salma sia saldamente assicurata alla barella e sia completamente coperta; seguire l’apposito percorso.
Provvedere alla pulizia e alla disinfezione dell’unità del letto. Provvedere al cambio della biancheria del letto
Offrire sostegno ai parenti nel lutto.
Il DPR 10.09.1990 N° 285 relativo a Approvazione del regolamento della polizia mortuaria prevede che la denuncia della causa di morte …..deve essere fatta dal medico curante entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.
Importante.

L’OSS deve rispettare i protocolli religiosi e sanitari in vigore nel Servizio.
Verificare che i documenti relativi alla constatazione di decesso siano compilati dal medico.
Fare l’inventario degli effetti personali del defunto e consegnarli all’infermiere o alla Caposala.
Compilare il modulo di identificazione che accompagna la salma.
Rispettare i riti culturali.
Il corpo sarà accompagnato alla camera mortuaria circa 2 ore dopo il decesso.
E’ obbligatoria la pulizia e disinfezione della camera.

Agire con tatto e discrezione con la famiglia del defunto.


Come approfondimento si riportano alcuni art del DPR 10.09.1990 n° 285
CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Articolo 1
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell' art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Articolo 6
1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' art. 141 del regio decreto luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Articolo 8
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Articolo 9
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Articolo 10
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unita sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 11
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.





Riti mortuari
CATTOLICI:
Chiamare il sacerdote (quando il paziente è ancora vivo). La toilette mortuaria è effettuata dal personale. Incrociare le mani al defunto.
ISLAMICI:
La toilette rituale e la preparazione del corpo sono effettuate dalla famiglia. Il corpo è avvolto in un lenzuolo, le braccia lungo il corpo, il viso resta scoperto e girato verso la Mecca. Vengono recitate delle preghiere.
GIUDAICI:
Chiudere gli occhi e la bocca del defunto.
Togliere apparecchi, gioielli e protesi.
Chiamare il Concistoro Israelita per la toilette rituale.
Il corpo è avvolto in un lenzuolo che ricopre il viso. Allungare le braccia
lungo il corpo.
Lettura dei salmi accanto al defunto, nella sala mortuaria.
PROTESTANTI:
La toilette mortuaria è effettuata dal personale. Incrociare le dita o le mani del defunto. Evitare tutti gli ornamenti funebri. Mettere solo una croce sul corpo del defunto.
BUDDISTI:
Toilette mortuaria effettuata dal personale; nell'ora immediatamente successiva al decesso il buddista deve essere pulito.
Lasciare i monaci e la famiglia riunirsi vicino al defunto per cantare dei testi attribuiti a Buddha.
Evitare di manipolare il defunto nei 3 giorni che seguono il decesso, lo spirito deve abbandonare il corpo in pace. I buddisti credono nella reincarnazione.
TESTIMONI DI GEOVA:
La toilette mortuaria è effettuata dal personale. Nessun rito particolare.



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